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IL
RETTORE
VISTO
lo Statuto Generale dell'Università degli Studi di Bologna emanato con D.R. 24/3/93, n° 142 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25/5/93, n° 120 e successive modifiche ed in particolare l'art.13 in materia di Regolamenti delle strutture;
VISTO
il Decreto Rettorale n° 4/89 del 8 gennaio 2002, con il quale è stato emanato il Regolamento della Scuola Superiore di Politiche per la Salute;
VISTA
la delibera, in data 28.09.2006, del Comitato Direttivo della Scuola Superiore di Politiche per la Salute, con la quale sono state proposte alcune modifiche al Regolamento di funzionamento della Scuola relative agli organi;
VISTO
il parere della Giunta di Ateneo del 05.02.2007 con cui sono state proposte alcune integrazioni;
VISTA
la delibera del Senato Accademico, in data 27.02.2007, con la quale sono state proposte ulteriori integrazioni;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 20.03.2007, con la quale sono state accolte le modifiche e integrazioni proposte e si è disposto che il Regolamento di funzionamento della Scuola Superiore di Politiche per la Salute sia adottato per un periodo di sperimentazione pari a tre anni.
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO
DECRETA CHE
Art. 1
L'Art. 3, (Attività istituzionali), l'Art. 5, comma 1 (Comitato direttivo), l'Art.6, comma 1, (Direttore della Scuola) e l'Art.7, comma 1, (Consiglio scientifico) del Regolamento di funzionamento della Scuola Superiore di Politiche per la Salute (D.R. n.4/89 dell’8.01.2002) sono sostituiti, a decorrere dalla data del presente decreto, dai seguenti:
Art. 3 (Attività istituzionali)
1. La Scuola:
- gestisce attività didattiche e formative, non riguardanti corsi di laurea, negli ambiti dell'economia sanitaria, dell'epidemiologia e della gestione dei servizi sanitari in conformità ai requisiti di legge nonché ai regolamenti ed in particolare al regolamento didattico di Ateneo;
- coordina progetti di ricerca interdisciplinari funzionali all'adeguamento delle conoscenze scientifiche necessarie a supportare le suddette attività.
- favorisce la collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale mediante la sottoscrizione di accordi e convenzioni.
Art. 5 (Comitato direttivo)
1. Composizione
Il Comitato direttivo è composto da sette membri, compreso il Direttore.
Quattro componenti sono designati, ciascuno rispettivamente, dalle quattro strutture fondatrici di cui all'art. 1, comma 1, gli altri due sono nominati dal Rettore.
I membri del Comitato restano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
Art. 6 (Direttore della Scuola)
1. Nomina
Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore e scelto tra i docenti e i ricercatori dell'Ateneo esperti negli ambiti di attività della Scuola; è membro d'ufficio del Consiglio Scientifico. Il Direttore resta in carica tre anni e non è eleggibili per più di due mandati consecutivi.
Art. 7 (Consiglio scientifico)
1. Composizione
Il Consiglio scientifico è composto dal Direttore della Scuola e da un numero di membri non inferiore a otto (8) e fino ad un massimo di quindici (15) rappresentativi di tutte le aree tematiche di interesse e di attività della Scuola stessa, designati dal Comitato direttivo tra i docenti e i ricercatori dell'Ateneo e tra gli esperti anche esterni nelle attività della Scuola.
I membri del Consiglio scientifico rimangono in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio scientifico elegge il proprio Presidente tra i membri di cui sopra, con esclusione del Direttore della Scuola.
Il Presidente del Consiglio scientifico risponde al Comitato direttivo.
Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno.
Art. 2
In ragione delle modifiche apportate al Regolamento di funzionamento della Scuola Superiore di Politiche per la Salute (D.R. n° 4/89 del 8 gennaio 2002) è riportata nell'allegato A) la versione aggiornata del Regolamento.
Art. 3
Il presente Regolamento di funzionamento della Scuola Superiore di Politiche per la Salute nella versione aggiornata è adottato per un periodo di sperimentazione pari a tre anni.
Bologna 22 giugno 2007
IL RETTORE
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Allegato A)
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI POLITICHE PER LA SALUTE in sostituzione del precedente ( D.R. n° 4/89 del 08.01.2002 )
Art. l (Istituzione)
1. Presso 1'Università di Bologna è istituita la Scuola Superiore di Politiche per la Salute su iniziativa dei Dipartimenti di Discipline Economico-Aziendali, di Medicina e Sanità Pubblica, di Scienze Economiche e della Spisa.
2. Alla Scuola è attribuita piena autonomia didattica, organizzativa, contabile e di gestione, secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 3, dello Statuto.
3. La Scuola ha la propria sede presso la Sezione di Programmazione e Gestione dei Servizi Sanitari del Dipartimento di Medicina e Sanità pubblica, Via S. Giacomo n. 12.
Art. 2 (Finalità)
La Scuola persegue le seguenti finalità:
1. promuovere attività interdisciplinari nei settori dell'economia sanitaria, dell'epidemiologia e della gestione dei servizi sanitari, volte al miglioramento dell'offerta didattica post-lauream in tali ambiti;
2. instaurare collaborazioni con altre istituzioni universitarie e di ricerca nei settori di cui sopra.
Art. 3 (Attività istituzionali)
La Scuola:
- gestisce attività didattiche e formative, non riguardanti i corsi di laurea, negli ambiti dell'economia sanitaria, dell'epidemiologia e della gestione dei servizi sanitari in conformità ai requisiti di legge nonchè ai regolamenti ed in particolare al regolamento didattico di Ateneo;
- coordina progetti di ricerca interdisciplinari funzionali all'adeguamento delle conoscenze scientifiche necessarie a supportare le suddette attività;
- favorisce la collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale mediante la sottoscrizione di accordi e convenzioni.
Art. 4 (Organi)
Sono organi della Scuola il Comitato direttivo, il Consiglio scientifico e il Direttore.
Art. 5 (Comitato direttivo)
1. Composizione
II Comitato direttivo è composto da sette membri, compreso il Direttore.
Quattro componenti sono designati, ciascuno rispettivamente, dalle quattro strutture fondatrici di cui all'art.1, comma 1, gli altri due sono nominati dal Rettore.
I membri del Comitato restano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
2. Funzionamento
Salvo disposizioni specifiche, le decisioni del Comitato direttivo sono adottate a maggioranza semplice.
In caso di parità prevale il voto del Direttore.
I1 Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Direttore e comunque non meno di una volta all'anno.
3. Compiti
Il Comitato direttivo:
a) approva il regolamento della Scuola;
b) definisce i criteri generali di indirizzo della Scuola e individua le risorse necessarie per lo svolgimento delle sue attività;
c) approva le proposte di attività didattiche e i progetti di ricerca, sulla base di criteri di qualità;
d) nomina i Responsabili scientifici dei progetti di ricerca;
e) approva il bilancio della Scuola e le relazioni annuali delle attività didattiche e dei progetti di ricerca.
Art. 6 (Direttore della Scuola)
1. Nomina
Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore e scelto tra i docenti e i ricercatori dell'Ateneo esperti negli ambiti di attività della Scuola; è membro d'ufficio del Consiglio Scientifico. Il Direttore resta in carica tre anni e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.
2. Compiti
Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola e sovrintende alla realizzazione dei programmi e delle attività. In particolare, il Direttore:
a) convoca e presiede le riunioni del Comitato direttivo;
b) intrattiene i rapporti con l'esterno a nome della Scuola e, ai sensi dell'art. 7, può concludere convenzioni;
c) predispone il bilancio della Scuola in concerto con i Coordinatori delle attività didattiche e i Responsabili scientifici dei progetti di ricerca;
d) in accordo con il Comitato direttivo, provvede alla gestione dell'uso del logo dell'Università e alla promozione delle attività della Scuola;
e) in accordo con i Coordinatori delle attività didattiche, cura il coordinamento della didattica;
f) può curare la presentazione di richieste di finanziamento e di progetti di attività in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;
g) ha la responsabilità amministrativa per i progetti di ricerca svolti nell'ambito della Scuola, coordinando i Referenti di ciascun progetto.
Art. 7 (Consiglio Scientifico)
1. Composizione
Il Consiglio scientifico è composto dal Direttore della Scuola e da un numero di membri non inferiore a otto (8) e fino ad un massimo di quindici (15) rappresentativi di tutte le aree tematiche di interesse e di attività della Scuola stessa, designati dal Comitato direttivo tra i docenti e i ricercatori dell'Ateneo e tra gli esperti anche esterni nelle attività della Scuola
I membri del Consiglio scientifico rimangono in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio scientifico elegge il proprio Presidente tra i membri di cui sopra, con esclusione del Direttore della Scuola.
Il Presidente del Consiglio scientifico risponde al Comitato direttivo.
Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Compiti
Il Consiglio Scientifico:
a) esprime pareri in merito ai programmi delle attività didattiche sottoposte all'approvazione del Comitato direttivo;
b) esprime pareri in merito all relazioni annuali delle attività didattiche sottoposte all'approvazione del Comitato direttivo;
c) può formulare al Comitato direttivo proposte di attività didattiche e progetti di ricerca;
d) può formulare al Comitato direttivo richieste di finanziamento per attività didattiche e progetti di attività in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;
e) può cooptare, con voto unanime, altri membri, in numero non superiore a due, fra personalità di rilievo negli ambiti di attività della Scuola.
Art. 8 (Rapporti con l'esterno)
1. Il Direttore è responsabile per i rapporti intrattenuti dalla Scuola.
2. Per l'organizzazione e gestione di attività didattiche nonchè di progetti di ricerca, la Scuola può avvalersi di sovvenzioni e collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani ed esteri.
3. Su mandato del Comitato direttivo, il Direttore può concludere convenzioni con tali soggetti aventi come oggetto il finanziamento di attività didattiche, di borse di studio o assegni di ricerca nonchè di specifiche attività di ricerca o altre attività coerenti con le finalità istituzionali.
Art. 9 (Organi delle attività didattiche)
1. Il Comitato direttivo nomina un Coordinatore per ciascuna attività didattica diversa dai Master.
2. Il Coordinatore e i Direttori dei Master gestiti dalla Scuola inviano al Comitato direttivo e al Consiglio scientifico una relazione annuale concernente l'attività svolta e le attività previste per l'anno successivo.
3. Il Comitato direttivo, acquisito il parere del Consiglio scientifico, approvando la relazione, autorizza il proseguimento dell'iniziativa didattica all'interno della Scuola.
Art. 10 (Bilancio della Scuola)
1. Il bilancio (preventivo e consuntivo) viene predisposto dal Direttore della Scuola in collaborazione con i Coordinatori delle attività didattiche, i Direttori dei Master e i Responsabili Scientifici dei progetti di ricerca e viene approvato dal Comitato direttivo.
2. Il bilancio della Scuola è composto dai bilanci delle attività didattiche, dei Master e dei progetti di ricerca nonché dai costi di funzionamento, dai finanziamenti e dalle dotazioni della Scuola stessa.
3. I Coordinatori delle attività didattiche, i Direttori dei Master e i Responsabili scientifici dei progetti di ricerca sono responsabili per le proprie allocazioni di bilancio.
4. II Direttore della Scuola è responsabile per le spese di funzionamento della Scuola stessa.
Art. 11 (Modifiche al Regolamento di funzionamento)
1. Qualsiasi modifica del presente Regolamento sarà approvata dal Comitato direttivo a maggioranza dei 4/5 dei componenti.
2. Le modifiche di cui al comma precedente saranno sottoposte agli organi competenti d'Ateneo.
Art. 12 (Modifiche al Regolamento di funzionamento)
1. Per quanto non stabilito dal presente Regolamento, si rinvia al regolamento interno della Scuola, che sarà adottato dal Comitato direttivo.
2. I1 Regolamento, in particolare, disciplinerà:
a) la ripartizione dei finanziamenti e dei costi tra la Scuola, le attività didattiche e i progetti di ricerca;
b) le procedure di valutazione delle attività didattiche e dei progetti di ricerca da parte del Comitato direttivo e del Consiglio scientifico;
c) le modalità di fissazione dei compensi da attribuirsi ai soggetti che collaborano all'organizzazione delle attività della Scuola.
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